Servizio idrico – indebito versamento degli oneri di “potabilizzazione” e-o di depurazione – prescrizione decennale.

Corte Suprema di Cassazione Sez. III sentenza n. 3314/20

Con la già citata sentenza n. 3314/2020 (vedi qui) la Suprema Corte di Cassazione ha anche affrontato il tema della prescrizione del diritto alla ripetizione in favore degli utenti delle somme da loro versate al Gestore del servizio idrico integrato per oneri di potabilizzazione e-o di depurazione nel caso in cui, quest’ultimo, non abbia fornito il relativo servizio.

La Suprema Corte ha, infatti, considerato il versamento di tali somme alla stregua di un indebito oggettivo e, come tale, ha riconosciuto applicabile il termine di prescrizione lungo (decennale).

Sempre con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, preso posizione sulla differenza tra assoluta insufficienza degli impianti al servizio del gestore e la loro temporanea inattività, statuendo come:

“Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata la “assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.

Inutile dire che, tale pronuncia riveste carattere di assoluta importanza, in quanto consente agli utenti di poter chiedere al Gestore la ripetizione di quanto indebitamente versato al medesimo negli ultimi dieci anni di fatturazione.

Avv. Sandro Sanna

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Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione

Riscossione delle entrate patrimoniali – prescrizione.

OPPOSIZIONE a cartella di pagamento – prescrizione quinquennale.

Cass. Civ. Sez. II – Ordinanza n. 6117 del 04/03/2020 

In tema di riscossione dei tributi, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 l. n. 689 del 1981, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.

Avv. Sandro Sanna

Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione.

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Covid-19 – Test sierologici sul posto di lavoro.

 Garante Privacy: il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti?  Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine?

A queste domande rispondono due Faq appena pubblicate sul sito del Garante www.garanteprivacy.it. Le Faq forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.

Il Garante ha specificato, in particolare, che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.

Nelle Faq l’Autorità precisa anche che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Il Garante ha chiarito infine che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

Fonte: sito ufficiale Garante Privacy

Avv. Sandro Sanna

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635

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Servizio Idrico – Canone di depurazione – riduzione.

Cass. Sentenza n. 3314 del 11/02/2020

MANCANZA E TEMPORANEA INATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE – RICONDUCIBILITÀ A TALE NOZIONE DELLA “ASSOLUTA INSUFFICIENZA” DI DETTO IMPIANTO.

La Corte di Cassazione Civile Sez. Terza ha stabilito recentemente un importante principio riguardante la qualità dell’acqua distribuita dai gestori del servizio idrico integrato.

“Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata la “assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.”

Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione

Avv. Sandro Sanna

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Lastrico solare – concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di infrastrutture ed impianti.

(Cass. S.U. n. 8434 del 30/04/2020)

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di condominio, hanno affermato, i seguenti principi di diritto: “I) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell’impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all’una o all’altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. II) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all’acquirente la proprietà superficiaria dell’impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all’estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l’approvazione di tutti i condomini. III) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell’accessione; con tale contratto il proprietario di un’area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell’opera edificata per l’intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l’approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni”.

Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione

Avv. Sandro Sanna

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Il Garante rende noto il bilancio sanzionatorio 2018

Banche, dati sanitari, carte fedeltà nel piano ispettivo del Garante Privacy 
Con oltre 8 milioni di euro di sanzioni riscosse il bilancio 2018 segna un incremento del +116% 

Istituti di credito, sanità, sistema statistico nazionale (Sistan), Spid, telemarketing, carte di fedeltà, grandi banche dati pubbliche. Sono questi i settori sui quali nei prossimi mesi punterà la sua lente il Garante per la protezione dei dati personali contenuti nel piano ispettivo per il primo semestre 2019 approvato nelle scorse settimane.

L’attività ispettiva, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, riguarderà innanzitutto i trattamenti di dati effettuati dalle banche, con particolare riferimento ai flussi legati all’anagrafe dei conti; i trattamenti di dati effettuati dalle Asl e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca;  la gestione delle carte di fidelizzazione da parte delle aziende; il rilascio dell´identità digitale ai cittadini italiani (Spid); il Sistema Integrato di Microdati (Sim) dell´Istat.

I controlli si concentreranno anche sull´adozione delle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano dati sensibili, il rispetto delle norme sull´informativa e il consenso, la durata della conservazione dei dati da parte di soggetti pubblici e privati. L’attività ispettiva verrà svolta anche in riferimento a segnalazioni e reclami con particolare attenzione alle violazioni più gravi.

Intanto il bilancio 2018 dell´attività ispettiva dell´Autorità conferma l’incremento dell´attività sanzionatoria già registrato lo scorso anno.

Nel corso del 2018 sono state adottate 175 ordinanze-ingiunzione, a fronte delle 109 del 2017 ed è stato rilevato un notevole aumento delle somme riscosse pari a 8.161.806 euro, a fronte dei 3.776.694   euro registrati nel 2017 (con una variazione positiva del +116% ).

Da registrare inoltre un incremento del 20% delle violazioni amministrative contestate: 707 nel 2018 rispetto alle 589 contestazioni del 2017.

Le contestazioni hanno riguardato la violazione di disposizioni del Codice per illeciti commessi prima della data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Sono invece diminuite le segnalazioni all´autorità giudiziaria: 27 nel 2018 rispetto alle 41 del 2017.

Gli accertamenti, svolti nel 2018 anche con il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, hanno riguardato numerosi e delicati settori, sia nell´ambito pubblico che privato. Per quanto riguarda il settore privato le ispezioni si sono rivolte principalmente ai trattamenti effettuati: dagli istituti di credito, da società per attività di rating sul rischio e sulla solvibilità delle imprese, dalle aziende sanitarie locali e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca, da società che svolgono attività di telemarketing, da società che offrono servizi di “money transfer”. Oggetto di particolare accertamento anche i trattamenti di dati svolti da società assicuratrici attraverso l’installazione di “scatole nere” a bordo degli autoveicoli e da società che offrono servizi medico-sanitari tramite app.

Per quanto riguarda il settore pubblico l´attività di verifica si è concentrata su enti pubblici, soprattutto Comuni e Regioni, che svolgono trattamenti di dati personali  mediante app per smartphone e tablet,  con  particolare attenzione all’eventuale profilazione e geolocalizzazione degli utenti; sulle grandi banche dati; sul sistema della fiscalità, con speciale riguardo alle misure di sicurezza e al sistema degli audit; sul sistema informativo dell´Istat e sullo Spid.

Fonte: https://www.gpdp.it/web/guest/home

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Avv. Sandro Sanna