Servizio idrico – indebito versamento degli oneri di “potabilizzazione” e-o di depurazione – prescrizione decennale.

Corte Suprema di Cassazione Sez. III sentenza n. 3314/20

Con la già citata sentenza n. 3314/2020 (vedi qui) la Suprema Corte di Cassazione ha anche affrontato il tema della prescrizione del diritto alla ripetizione in favore degli utenti delle somme da loro versate al Gestore del servizio idrico integrato per oneri di potabilizzazione e-o di depurazione nel caso in cui, quest’ultimo, non abbia fornito il relativo servizio.

La Suprema Corte ha, infatti, considerato il versamento di tali somme alla stregua di un indebito oggettivo e, come tale, ha riconosciuto applicabile il termine di prescrizione lungo (decennale).

Sempre con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, preso posizione sulla differenza tra assoluta insufficienza degli impianti al servizio del gestore e la loro temporanea inattività, statuendo come:

“Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata la “assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.

Inutile dire che, tale pronuncia riveste carattere di assoluta importanza, in quanto consente agli utenti di poter chiedere al Gestore la ripetizione di quanto indebitamente versato al medesimo negli ultimi dieci anni di fatturazione.

Avv. Sandro Sanna

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Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione

Servizio Idrico – Canone di depurazione – riduzione.

Cass. Sentenza n. 3314 del 11/02/2020

MANCANZA E TEMPORANEA INATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE – RICONDUCIBILITÀ A TALE NOZIONE DELLA “ASSOLUTA INSUFFICIENZA” DI DETTO IMPIANTO.

La Corte di Cassazione Civile Sez. Terza ha stabilito recentemente un importante principio riguardante la qualità dell’acqua distribuita dai gestori del servizio idrico integrato.

“Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata la “assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.”

Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione

Avv. Sandro Sanna

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